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domenica 6 luglio 2008

Trasferimento dei lavoratori








Capita spesso di sentirsi dire "Lei è trasferito"
Molte volte non per una reale ridistribuzione dei lavoratori ma spesso per punizione.
Tutto ciò è comunque regolato rigidamente dall'articolo 2103 del codice civile.
Infatti tale articolo dispone che il trasferimento di un lavoratore possa essere disposto unicamente in presenza di "comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive".
Questo vuol dire, per giurisprudenza, che un lavoratore può essere trasferito solo nel caso in cui il datore di lavoro possa dimostrare:

1) l'inutilità di tale dipendente nella sede di provenienza.

2) la necessità della presenza di quel lavoratore, con la sua professionalità, nella sede di destinazione

3) la serietà delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel lavoratore e non su altri colleghi con analoghe mansioni.

Queste ragioni devono essere portate a conoscenza del dipendente per iscritto e con adeguato anticipo.
Se nella lettera non ci fossero le ragioni di tale trasferimento il dipendente le deve chiedere espressamente.
In mancanza di tali condizioni il trasferimento può essere annullato dal Pretore del lavoro.
Diverso è il caso di un trasferimento che presupponga il passaggio ad un'altra società anche se consociata a quella di provenienza.
In questo caso si parla di cessione di contratto di lavoro.
Ciò può essere attuato esclusivamente con il consenso del lavoratore.
Se poi vi dicono "Se non accetti,il tuo ruolo qui sarà diverso" potrebbe essere de mansionamento e quindi MOBBING

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