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domenica 24 agosto 2008

Demansionamento professionale


Pratica molto diffusa nelle aziende del nostro settore è il demansionamento ovvero spostare i dipendenti in reparti professionalmente inferiori. Questo nel 99 % dei casi è fatto per punire il dipendente o per stabilire chi comanda.
Per fortuna ci sono le leggi che ci consentono di difenderci.
L’art. 2103 del codice civile stabilisce che il lavoratore debba essere addetto alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisite ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Quindi il lavoratore non può essere adibito a mansioni inferiori; in caso contrario si può richiedere l’intervento del Giudice del lavoro che accerterà l’eventuale demansionamento con la riassegnazione a mansioni equivalenti. Inoltre per un principio acquisito in giurisprudenza la dequalificazione si riflette sull’immagine professionale del lavoratore quindi sul suo “valore” sul mercato del lavoro, in altre parole creando un danno professionale. Spetta poi, secondo la Cassazione con sentenza del 6 marzo 2006, al datore di lavoro la prova della mancanza d’avvenuta dequalificazione.
Sempre per giurisprudenza acquisita tutto ciò è risarcibile. In alcuni casi è stato anche stabilito che il demansionamento porti ad una sofferenza fisico-psichica. In casi come questi dopo adeguate consulenze tecnico-mediche è stato riconosciuto il risarcimento biologico, in via equitativa.
Esempio pratico: lavoratore con cinque anni d’anzianità nel settore tecnologico, con conoscenze acquisite di tecniche di vendita quindi a contatto con il cliente per consigliarlo e aiutarlo nell’acquisto non può essere spostato senza motivazione in un reparto come addetto al rifornimento degli scaffali. Lavoro onorevolissimo ma professionalmente molto diverso.

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